Pubblicità dell'informazione sanitaria.
Linea Guida inerente l'applicazione degli artt. 55-56-57 del Codice di Deontologia Medica.
1. PREMESSA
La presente linea-guida in attuazione degli artt. 5-56-57 del Codice di
Deontologia Medica è riferita a qualsivoglia forma di pubblicità
dell’informazione, comunque e con qualsiasi mezzo diffusa, compreso
l’uso di carta intestata e di ricettari, utilizzata nell’esercizio
della professione in forma individuale o societaria o comunque nello
svolgimento delle funzioni di Direttore sanitario di strutture
autorizzate.
2. DEFINIZIONI
Ai fini della presente linea-guida, si intendono: Prestatore di
servizi: la persona fisica (medico o odontoiatra) o giuridica
(struttura sanitaria pubblica o privata) che eroga un servizio
sanitario. Nella presente linea-guida si usa la parola “medico” al
posto di “prestatore di servizi”, pur riferendosi ugualmente a persone
fisiche o giuridiche.
Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio, in qualsiasi modo diffuso,
con lo scopo di promuovere le prestazioni professionali in forma
singola o societaria. La pubblicità deve essere, comunque,
riconoscibile, veritiera e corretta.
Pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo,
compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le
persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge,
e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il
loro comportamento.
Pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che pone a confronto in
modo esplicito o implicito uno o più concorrenti di servizi rispetto a
quelli offerti da chi effettua la pubblicità.
Informazione sanitaria: qualsiasi notizia utile e funzionale al
cittadino per la scelta libera e consapevole di strutture, servizi e
professionisti. Le notizie devono essere tali da garantire sempre la
tutela della salute individuale e della collettività.
3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’INFORMAZIONE SANITARIA
Il medico su ogni comunicazione informativa dovrà inserire:
- nome e cognome
- il titolo di medico chirurgo e/o odontoiatra
- il domicilio professionale
L’informazione tramite siti Internet deve
essere rispondente al D.Lgs n. 70 del 9 aprile 2003 e dovrà
contenere:
- il nome, la denominazione o la ragione
sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattarlo rapidamente e di comunicare
direttamente ed efficacemente, compreso l'indirizzo di posta
elettronica;
- l'Ordine professionale presso cui è iscritto e il numero di
iscrizione;
- gli estremi della laurea e dell’abilitazione e l’Università che li ha
rilasciati;
- la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che il messaggio
informativo è diramato nel rispetto della presente linea guida;
- il numero della partita IVA qualora eserciti un'attività soggetta ad
imposta.
Inoltre dovrà contenere gli estremi della
comunicazione inviata all’Ordine provinciale relativa
all’autodichiarazione del sito Internet rispondente ai contenuti della
presente linea-guida.
I siti devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o
dell’Unione Europea, a garanzia dell’individuazione dell’operatore e
del committente pubblicitario.
4. ULTERIORI ELEMENTI DELL’INFORMAZIONE
- i titoli di specializzazione, di libera
docenza, i master universitari, dottorati di ricerca, i titoli di
carriera, titoli accademici ed eventuali altri titoli. I titoli
riportati devono essere verificabili; a tal fine è fatto obbligo
indicare le autorità che li hanno rilasciati e/o i soggetti presso i
quali ottenerne conferma;
- il curriculum degli studi universitari e delle attività professionali
svolte e certificate anche relativamente alla durata, presso strutture
pubbliche o private, le metodiche diagnostiche e/o terapeutiche
effettivamente utilizzate e ogni altra informazione rivolta alla
salvaguardia e alla sicurezza del paziente, certificato negli aspetti
quali-quantitativi dal direttore o responsabile sanitario;
- il medico non specialista può fare menzione della particolare
disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la
denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o
equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia
svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo
almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di
specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui
si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui
all’art. 43 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e
la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato
dal direttore o dal responsabile sanitario della struttura o
istituzione:
- nell’indicazione delle attività svolte e dei servizi prestati può
farsi riferimento al Tariffario Nazionale o ai Nomenclatori Regionali.
L’Ordine valuterà l’indicazione di attività non contemplate negli
elenchi di cui sopra, in modo particolare le cosiddette Medicine e
Pratiche non convenzionali già individuate quale atto medico dalla
FNOMCeO e, comunque, per tali finalità già oggetto di specifiche
deliberazioni del Comitato Centrale. In ogni caso dovranno restare
escluse le attività manifestamente di fantasia o di natura meramente
reclamistica, che possono attrarre i pazienti sulla base di indicazioni
non concrete o veritiere;
- ogni attività oggetto di informazione deve fare riferimento a
prestazioni sanitarie effettuate direttamente dal professionista e, ove
indicato, con presidi o attrezzature esistenti nel suo studio.
In ogni caso l’effettiva disponibilità di quanto necessario per
l’effettuazione della prestazione nel proprio studio costituirà
elemento determinante di valutazione della veridicità e trasparenza del
messaggio pubblicitario;
- pagine dedicate all’educazione sanitaria in relazione alle specifiche
competenze del professionista;
- l’indirizzo di svolgimento dell’attività, gli orari di apertura, le
modalità di prenotazione delle visite e degli accessi ambulatoriali e/o
domiciliari, l’eventuale presenza di collaboratori e di personale con
l’indicazione dei relativi profili professionali e, per le strutture
sanitarie, le branche specialistiche con i nominativi dei sanitari
afferenti e del sanitario responsabile. Può essere pubblicata una mappa
stradale di accesso allo studio o alla struttura;
- le associazioni di mutualità volontaria con le quali ha stipulato
convenzione;
- laddove si renda necessario ai fini della chiarezza informativa e
nell’interesse del paziente, il medico utilizza, ove non già previsto,
il cartellino o analogo mezzo identificativo fornito dall’Ordine;
- nel caso in cui il professionista desideri informare l’utenza circa
le indagini statistiche relative alle prestazioni sanitarie, deve fare
esclusivo riferimento ai dati resi pubblici e/o e comunque elaborati
dalle autorità sanitarie competenti.
In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata la
conformità dell’informazione fornita ai principi dell’HONCode, ossia ai
criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete. Inoltre in tali
forme di informazione possono essere presenti:
- collegamenti ipertestuali purché rivolti soltanto verso autorità,
organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: Ordini professionali,
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Servizio
Sanitario Regionale, Università, Società Scientifiche);
- spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire all’utente utili
strumenti per la navigazione (ad esempio: collegamenti per prelevare
software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione dei
dati, per il download dei files).
5. REGOLE DEONTOLOGICHE
Quale che sia il mezzo o lo strumento
comunicativo usato dal medico:
- non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di
notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false o non
verificabili, o che possano procurare timori infondati,
spinte consumistiche o comportamenti inappropriati;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che rivestano i caratteri
di pubblicità personale surrettizia, artificiosamente mascherata da
informazione sanitaria;
- non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della
dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente
disdicevoli;
- non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, a titolo commerciale con
particolare riferimento ad aziende farmaceutiche o produttrici di
dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né, nel caso di
internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o
comunque a siti commerciali;
- per quanto concerne la rete Internet, il sito web non deve ospitare
spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria di
aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario;
- non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta,
né, nel caso di Internet, tramite collegamenti ipertestuali, di
prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio;
- è consentito diffondere messaggi informativi contenenti le tariffe
delle prestazioni erogate, fermo restando che le caratteristiche
economiche di una prestazione non devono costituire aspetto esclusivo
del messaggio informativo.
6. PUBBLICITA’ DELL’INFORMAZIONE TRAMITE INTERNET
Per le forme di pubblicità
dell’informazione tramite Internet, il professionista dovrà comunicare
all’Ordine provinciale di iscrizione (in caso di strutture sanitarie
tale onere compete al Direttore Sanitario) di aver messo in rete il
sito, dichiarando la conformità deontologica alla presente
lineaguida.
7. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER MOTIVI CLINICI
L’utilizzo della posta elettronica
(e-mail) nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano
rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati e dei pazienti cui
si riferiscono ed in particolare alle seguenti condizioni:
- ogni messaggio deve contenere l’avvertimento che la visita medica
rappresenta il solo strumento
diagnostico per un efficace trattamento terapeutico e che i consigli
forniti via e-mail vanno intesi come meri suggerimenti di
comportamento; va altresì riportato che trattasi di corrispondenza
aperta;
- è rigorosamente vietato inviare messaggi contenenti dati sanitari di
un paziente ad altro paziente o a terzi;
- è rigorosamente vietato comunicare a terzi o diffondere l’indirizzo
di posta elettronica dei pazienti, in particolare per usi pubblicitari
o per piani di marketing clinici;
- qualora il medico predisponga un elenco di pazienti suddivisi per
patologia, può inviare messaggi agli appartenenti alla lista, evitando
che ciascuno destinatario possa visualizzare dati relativi agli altri
appartenenti alla stessa lista;
- l’utilizzo della posta elettronica nei rapporti fra colleghi ai fini
di consulto è consentito purché non venga fornito il nominativo del
paziente interessato, né il suo indirizzo, né altra informazione che lo
renda riconoscibile, se non per quanto strettamente necessario per le
finalità diagnostiche e terapeutiche;
- la disponibilità di sistemi di posta elettronica sicurizzati
equiparati alla corrispondenza chiusa, può consentire la trasmissione
di dati sensibili per quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei
dati personali.
8. UTILIZZO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE NAZIONALI E LOCALI, DI
ORGANI DI STAMPA E ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE
NOTIZIE.
Nel caso di informazione sanitaria, il
medico che vi prende parte a qualsiasi titolo non deve,attraverso lo
strumento radiotelevisivo, gli organi di stampa e altri strumenti di
comunicazione, concretizzare la promozione o lo sfruttamento
pubblicitario del suo nome o di altri colleghi. Il medico è comunque
tenuto al rispetto delle regole deontologiche previste al punto 5)
della presente linea-guida.
Nel caso di pubblicità dell’informazione sanitaria il medico è tenuto
al rispetto di quanto previsto ai punti 3) 4) e 5) della presente
linea-guida.
9. VERIFICA E VALUTAZIONE DEONTOLOGICA
I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali
sono tenuti al rispetto della presente linea-guida comunicando
all’Ordine competente per territorio il messaggio pubblicitario che si
intende proporre onde consentire la verifica di cui all’art. 56 del
Codice stesso.
La verifica sulla veridicità e trasparenza dei messaggi pubblicitari
potrà essere assicurata tramite una specifica autodichiarazione,
rilasciata dagli iscritti, di conformità del messaggio pubblicitario,
degli strumenti e dei mezzi utilizzati alle norme del Codice di
Deontologia Medica e a quanto previsto nella presente linea-guida sulla
pubblicità dell’informazione sanitaria.
Gli iscritti potranno altresì avvalersi di una richiesta di valutazione
preventiva e precauzionale da presentare ai rispettivi Ordini di
appartenenza sulla rispondenza della propria comunicazione
pubblicitaria alle norme del Codice di Deontologia Medica. L’Ordine
provinciale, ricevuta la suddetta richiesta, provvederà al rilascio di
formale e motivato parere di eventuale non rispondenza
deontologica.
L’inosservanza di quanto previsto dal Codice secondo gli orientamenti
della presente linea-guida è punibile con le sanzioni comminate dagli
organismi disciplinari previsti dalla legge.
La FNOMCeO predisporrà laddove opportuno ulteriori atti di indirizzo e
coordinamento.

